Possono presentare i Piani le aziende aderenti, la cui adesione sia già stata effettuata, anche se non comunicata dall’INPS al Fondo, entro la data di presentazione del Piano, fatto salvo quanto specificato al secondo paragrafo del Punto 7.1;
In particolare, possono presentare Piani:
- Datori di lavoro;
- Consorzi di imprese, costituiti ai sensi dell’Art. 2602 del Codice Civile, per le imprese
consorziate; - Gruppi di imprese: la Capogruppo per l’intero Gruppo ovvero per una delle società costituenti il Gruppo;
- ATI o ATS, da costituire al massimo tra 10(dieci) imprese/datori di lavoro, non vincolati da legami societari. Il soggetto capofila dovrà essere individuato all’interno dell’ATI/ATS.
Aziende che non sono ancora iscritte a For.te: possono partecipare purché l’adesione sia stata espressa fino al massimo i 3 mesi antecedenti la scadenza e l’adesione risulti al Fondo al massimo entro la data di avvio delle attività del Piano.
Il finanziamento del Piano è subordinato all’assunzione di almeno l’80% dei partecipanti effettivi e formati, di cui almeno il 40% con contratto a tempo indeterminato.
Rientrano nel 40% anche lavoratori stagionali previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con contratti della durata di almeno 3 mesi per i quali è conferita al lavoratore la facoltà di richiedere la precedenza nella riassunzione.