FOR.TE
Avviso 2/2025
avviso di sistema

politiche attive

L’avviso si rivolge a tutte quelle aziende interessate a beneficiare di opportunità di formazione sfruttando le possibilità offerte dai fondi interprofessionali.
Eduforma potrà affiancare e seguire l’azienda sin dalla definizione e presentazione della domanda sgravando da tutte le incombenze che questa forma di collaborazione richiede.



Forma le tue risorse
con l'Avviso 2/2025 del Fondo For.te.!


Con l’Avviso n. 2.25 POLITICHE ATTIVE, il Fondo Forte finanzia progetti condivisi Aziendali o pluriaziendali. Promuove la formazione di lavoratori disoccupati e inoccupati, per il loro inserimento al termine dei percorsi erogati e per rispondere all’obiettivo di occupabilità, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese.

PIANI AZIENDALI: ogni azienda deve presentare il piano formativo a valere sul territorio dove è collocata la sede legale oppure, laddove abbia optato per l’accentramento contributivo avendo sedi in più Regioni, in quella dove viene effettuato il versamento.
Qualora le aziende aventi sedi in più Regioni non abbiano optato per l’accentramento contributivo, i Piani dovranno essere candidati in ogni caso nella Regione dove è collocata la sede legale.

  • Datori di lavoro: aziendale semplice
  • Consorzi di imprese: costituiti ai sensi dell’Art. 2602 del Codice Civile
  • Gruppi di imprese: la Capogruppo per i propri lavoratori/lavoratrici o per quelli dell’intero Gruppo ovvero per una delle società costituenti il Gruppo;
  • Sono ammessi tra i Soggetti Presentatori anche gli Enti formativi in possesso dei requisiti dei Soggetti Attuatori.


È possibile inserire soggetti delegati (durante la realizzazione del Piano) per massimo il 15% del totale del finanziamento.

Sono destinatari della formazione, alle condizioni previste dal presente Avviso, i soggetti disoccupati e inoccupati.

Sono inclusi i titolari di protezione internazionale o temporanea e altri cittadini stranieri in condizione di vulnerabilità ai sensi del “Protocollo di intesa per favorire l’inserimento socio lavorativo di titolari di protezione internazionale e temporanea e di altri cittadini stranieri in condizioni di vulnerabilità” sottoscritto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero dell’Interno, Ministero del Turismo, Ente Bil. Nazionale del Turismo, con l’obiettivo del loro inserimento nelle aziende. Per questi ultimi, in sede di presentazione dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno, ove necessario, per protezione temporanea rilasciato dalla questura di competenza ed evidenza dell’assunzione ex post la formazione.

Possono partecipare alla formazione anche i lavoratori assunti nei 6 mesi antecedenti la formazione, che al momento della loro assunzione risultavano disoccupati o inoccupati. Per entrambe le circostanze, dovrà essere prodotta al Fondo idonea documentazione (DID), presentata al Centro dell’impiego nel momento in cui il soggetto si trovava nella condizione dichiarata. In alternativa alla DID, è sufficiente produrre autodichiarazione.
In precedenza, prestavano servizio alle dipendenze di un’impresa appaltatrice e che vengano assunti dall’impresa appaltante nell’ambito dei processi di internalizzazione, nel rispetto delle procedura eventualmente previste dalla contrattazione collettiva.
È possibile prevedere formazione in materia di Sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 nella misura massima del 50% sul totale delle ore Piano.

I Lavoratori assunti fino ai 6 mesi antecedenti la formazione sono esclusi dalla partecipazione alla formazione in materia di Sicurezza sul luogo di lavoro.

Sono compresi gli apprendisti, per i quali, relativamente alla formazione di base e trasversale di cui all’art. 44 comma 3 del D.Lgs. 81/2015, il finanziamento è consentito a condizione che non siano disponibili risorse pubbliche stanziate dalle singole Regioni per la stessa finalità.

Possono presentare i Piani le aziende aderenti, la cui adesione sia già stata effettuata, anche se non comunicata dall’INPS al Fondo, entro la data di presentazione del Piano, fatto salvo quanto specificato al secondo paragrafo del Punto 7 dell’Avviso; In particolare, possono presentare Piani:

  • Datori di lavoro;
  • Consorzi di imprese, costituiti ai sensi dell’Art. 2602 del Codice Civile, per le imprese consorziate;
  • Gruppi di imprese: la Capogruppo per l’intero Gruppo ovvero per una delle società costituenti il Gruppo;
  • Sono ammessi tra i Soggetti Presentatori anche gli Enti formativi in possesso dei requisiti dei Soggetti Attuatori.


Aziende che non sono ancora iscritte a For.te: possono partecipare purché l’adesione sia stata espressa nei 3 mesi antecedenti la data di presentazione del Piano e l’adesione risulti al Fondo al massimo entro la data di avvio delle attività formative del Piano.

Il finanziamento del Piano è subordinato all’assunzione di almeno l’80% dei partecipanti effettivi e formati, di cui almeno il 40% con contratto a tempo indeterminato.
Rientrano nel 40% anche lavoratori stagionali previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con contratti della durata di almeno 3 mesi per i quali è conferita al lavoratore la facoltà di richiedere la precedenza nella riassunzione.

Requisiti dei soggetti attuatori (erogatori della formazione):

  • Strutture interne alle imprese, ove esistenti ai sensi di quanto previsto dalla circolare ANPAL n. 1 del 10.04.2018
  • Soggetti accreditati dalle Regioni per lo svolgimento di attività di formazione finanziata, purché la Regione presso la quale il soggetto è accreditato coincida con la Regione coinvolta nel Piano formativo presentato.


In uno stesso Piano possono essere attuatori entrambi: le strutture interne possono svolgere il solo servizio di individuazione, ovvero messa in trasparenza delle competenze, i Soggetti accreditati svolgono l’attività di validazione e attestazione delle competenze come soggetto titolato.

7 mesi per i Piani formativi aziendali.

€ 160,48* ore di formazione + € 193,45* numero lavoratori in formazione.

È possibile prevedere il Piano anche per una sola persona, purché venga assunta a t. indeterminato.

– Regolamento CE n. 2831/2023 – “de Minimis”; obbligatorio se c’è formazione Sicurezza sul lavoro;
– Regolamento CE n. 651/2014 – aiuti destinati alla formazione.

Condivisione alle Parti sociali/Datoriali: almeno 20 giorni prima la data di presentazione.
Presentazione a sportello: dal 22.10.2025 al 22.09.2026.

In unica soluzione, a saldo, a seguito verifica del Rendiconto.
Si riconosce l’intero finanziamento se raggiunto il 90% delle ore di formazione su quelle previste e il 90% dei soggetti formati rispetto al numero dei partecipanti previsti.

SEI INTERESSATO A SAPERNE DI PIù E VUOI RICEVERE SUPPORTO PER LA PRESENTAZIONE DEL PIANO?

CONTATTACI

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA FORMAZIONE GRATUITA PER I DIPENDENTI DELLA TUA IMPRESA
Scopri come possiamo creare una formazione su misura per la tua azienda

Contattaci per info

Non lasciarti sfuggire questa occasione!

Informazioni
Richiesta
Preferenza di contatto