DGR 256/2020: Work Experience

  

REGIONE VENETO – POR FSE 2014-2020
ASSE 1 OCCUPABILITA’ (Obiettivo Tematico 8)

Work Experience – 2020 Dgr n. 256 del 02 marzo 2020 – Approvato con Decreto n. 22 1 del 26.03.2020

Le iniziative promosse dalla Regione del Veneto a sostegno dell’occupazione attuate con le risorse del Fondo Sociale Europeo hanno contribuito a favorire l’inserimento e il reinserimento delle persone nel mercato del lavoro.
L’iniziativa denominata “Work Experience” promossa dal 2012 risulta essere un importante strumento per rafforzare i profili professionali dei disoccupati ai fini di un primo o nuovo ingresso nel mercato del lavoro, attraverso un’offerta formativa in linea con le specifiche e reali esigenze delle imprese del territorio.

Il necessario presupposto per il progressivo riassorbimento della disoccupazione e per offrire concrete prospettive occupazionali ai cittadini richiede una forza lavoro che sappia da una parte sfruttare appieno le potenzialità delle
nuove tecnologie, dall’altra adeguarsi tempestivamente alle rapide trasformazioni dell’economia.
A tal proposito, quindi, la Regione del Veneto intende continuare ad investire nel capitale umano e proseguire nell’offerta di percorsi professionalizzanti con riferimento ai profili definiti nel Repertorio Regionale degli Standard Professionali della Regione del Veneto per favorire la progettazione di percorsi ad hoc rispondenti ai fabbisogni formativi dei destinatari.

Destinatari
Le Work Experience sono rivolte a persone inoccupate e disoccupate (comprovata dalla DID rilasciata dal Centro per l’Impiego), beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, di età superiore ai 30 anni, residenti o domiciliati sul territorio regionale. Ciascun destinatario può svolgere un’unica esperienza di Work Experience presso la stessa impresa. Inoltre, non può usufruire, in modo contestuale, di ulteriori finanziamenti pubblici. Il destinatario della Work Experience non può essere legato da vincoli di parentela di livello inferiore al terzo grado
con l’imprenditore o con il titolare dello studio professionale.

Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l’erogazione di un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio (pari a 3 euro ora/partecipante, solo se il destinatario avrà raggiunto la frequenza di almeno il 70% del monte ore delle attività. Esclusivamente nel caso in cui il tirocinante sia assunto con un contratto in regola sarà possibile riconoscere l’indennità per le ore effettivamente svolte a condizione che il tirocinante abbia raggiunto la frequenza di almeno il 30% del monte ore del tirocinio.

 

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